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Regolamento per l’uso del timbro attestante l' iscrizione nell' albo professionale

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Consiglio direttivo del collegio dei periti industriali della Provincia di Pesaro e Urbino

VISTO

il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382, sui consigli degli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;

VISTO

il R.D. 11 Febbraio 1929, n. 275, che regola la professione di Perito Industriale;

VISTA

la legge 25 Aprile 1938, n. 897 sull'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo per esercitare la libera professione;

DELIBERA

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal professionista Perito Industriale a richiesta di privati, Enti ed Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possiede il requisito prescritto dalla Legge, dell'iscrizione nell'Albo Professionale.

Art. 2

II timbro avrà forma circolare, recherà il nome e cognome del professionista, il numero dell'iscrizione nell'Albo e risponderà alle dimensione ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce.

Il numero "progressivo" non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Art. 3

II timbro sarà assegnato dal Collegio in un comodato gratuito al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell'albo dei Periti Industriali di questa Provincia all'atto della consegna del timbro stesso.

Il Perito Industriale, all'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione timbri che sarà predisposto dalla Segreteria del Collegio.

Art. 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'albo per dimissioni, per trasferimento ad altro Collegio, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, o della comunicazione del provvedimento, se adottato di iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso. Dell'avvenuta riconsegna sarà fatta annotazione sull'apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato. Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile deve essere riconsegnato e richiesto un nuovo timbro in sostituzione dietro rimborso delle spese di duplicazione.

Art. 5

II Perito Industriale cancellato dall'Albo, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del D.P.R. 11-02-1929 n. 275 e artt. 348-498 del Codice Penale.

Art. 6

E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che non abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio. L'uso di timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11-02-1929, n. 275.

Art. 7

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno inviati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale e a respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del suddetto timbro, dandone comunicazione a questo Collegio. Agli Enti interessati è trasmessa copia del presente Regolamento con il modello del timbro rilasciato.

Art. 8

II presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 1998.

Created by admin
Last modified 15-12-2005 17:44
 

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