Articoli del Codice Civile e Penale inerenti la libera Professione
CODICE PENALE
Art. 348.a
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a mesi sei o con la multa da lire quarantamila a duecentomila ( art. del C.P.).
CODICE CIVILE
Art. 2229
I Periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti all'Albo Professionale.
Art. 2231.b
Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato dalla iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento delle retribuzioni ( art. 2231 del Cod. Civ. approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 261).
Autorita' ed enti sono pregati di attenersi strettamente a tali disposizioni e di non ricevere elaborati o dare incarichi professionali a non iscritti nell'albo.