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Articoli del Codice Civile e Penale inerenti la libera Professione

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CODICE PENALE

Art. 348.a

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a mesi sei o con la multa da lire quarantamila a duecentomila ( art. del C.P.).

CODICE CIVILE

Art. 2229

I Periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti all'Albo Professionale.

Art. 2231.b

Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato dalla iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento delle retribuzioni ( art. 2231 del Cod. Civ. approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 261).

Autorita' ed enti sono pregati di attenersi strettamente a tali disposizioni e di non ricevere elaborati o dare incarichi professionali a non iscritti nell'albo.

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Last modified 15-12-2005 17:44
 

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